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Sisma / Bonus

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Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 viene stabilita  un’aliquota del 110% quale detrazione spettante per  interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo, con la possibilità di trasformare il contributo in un vero e proprio “sconto in fattura“, ovvero “cessione del credito”.

In particolare, per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico, le detrazioni per gli interventi strutturali sono state portate al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona sismica 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4); 96.000 euro per gli interventi che danno diritto al Sismabonus singole unità ed al Sismabonus acquisti, ed a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio in caso di interventi su condomini.

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E’ possibile procedere anche alla demolizione con ricostruzione anche con aumento di volumetria (se consentito dai regolamenti comunali) per accedere al sisma bonus (v. risp. AdE n. 244 del 5 agosto 2020).

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito (sempre da Sismabonus) ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19% al 90%. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus,nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

 Si precisa che per quanto riguarda gli interventi legati alle attività produttive, le detrazioni si mantengono al 70% oppure 80%, a seconda del tipo di risultato conseguito nei confronti della sicurezza sismica; grazie alla nuova Norma, anche per gli interventi legati alle attività produttive è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura.

In effetti, a partire dal 2017, lo strumento fiscale denominato “Sismabonus” è stato fortemente potenziato mediante il provvedimento introdotto con la Legge di Stabilità: per la prima volta in Italia è stata messa in campo una procedura che consente di beneficiare di notevoli vantaggi economici, se si procede con l’esecuzione di interventi edilizi sui fabbricati finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Principalmente, dal 2017 l’agevolazione fiscale per gli interventi di mitigazione del rischio sismico riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a rischio inferiore (zona sismica 3), e riguarda tutti gli immobili abitativi (non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale) e quelli destinati ad attività produttive.

Le disposizioni attuative che stabiliscono le regole per la classificazione sismica dei fabbricati sono state pubblicate con il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, modificato dal D.M. n. 65 del 7 marzo 2017. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali e può andare da un minimo del 50% delle spese sostenute, fino al 70% e 80% (nei casi di salto di una o di due classi di sicurezza sismica), mentre, si ribadisce, dal Decreto Rilancio per i condomini le detrazioni fiscali per il salto di una o di due classi della “vulnerabilità sismica”sono state portate al 110%.

Le corrette procedure per l’accesso al credito di imposta sono riportate nel decreto M.I.S.E. di luglio 2020.

Come previsto dal Decreto Rilancio (art. 128, comma 4) il super bonus al 110% è applicabile anche al caso di acquisto di case antisismiche nelle zone 1, 2, 3, mediante “demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile”.

A seguito degli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 110%, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire:

  • dello sconto del 110% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore;

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

I beneficiari di queste agevolazioni possono decidere, in luogo della detrazione, di cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto, ovvero anche nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.

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