Eco / Bonus
ContattiE’ con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che viene stabilita un’aliquota del 110% quale detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Contestualmente si prevede la fruizione della detrazione di tutte le spese relative <compreso l’IVA> in 5 rate di pari importo, con la possibilità di trasformare il bonus del 110% in un vero e proprio “sconto in fattura” del 100% dei lavori, ovvero in cessione del “credito di imposta”.
In particolare, per il c.d. “eco-bonus”, si tratta di un bonus ristrutturazioni del 110% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica; bonus che consente di migliorare le prestazioni energetiche di un edificio (sia esso condominio o casa indipendente) riducendone i consumi e, quindi, le relative spese di gestione.
Il super bonus del 110% riguarda i proprietari di unità abitative in condominio o in fabbricati indipendenti (in questo caso nel numero max di due unità abitative) ed è applicabile soltanto se gli interventi consentono il salto di due classi in riferimento al risparmio energetico delle unità abitative.
L’agevolazione fiscale è concessa, principalmente, nei casi di interventi che prevedono:
Il miglioramento del sistema di isolamento termico del fabbricato (es. cappotti esterni sulle pareti perimetrali, isolamento del tetto, ecc.), per una spesa massima di 30.000 euro a u.i. per condomini oltre le 8 uu.ii., ovvero di 40.000 euro oltre le 8 uu.ii., e di 50.000 euro per case singole, anche se all’interno di costruzioni plurifamiliari.
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari, -allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative allaqualità dell’aria. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro per condomini oltre le 8 uu.ii , non superiore a 15.000 euro oltre le 8 uu.ii., e non superiore a 30.000 euro per case singole, anche se all’interno di costruzioni plurifamiliari. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’installazione di impianti fotovoltaici, per una spesa massima fino ad un massimo di 48.000 euro ad unità abitativa.
Tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già ammessi, purché eseguiti congiuntamente ad interventi di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (di cui alla precedente lettera a);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui alle precedenti lettere b e c).
Si riporta un elenco, seppure non esaustivo, degli interventi di "riqualificazione energetica", che se eseguiti insieme all'intervento principale possono ricadere nel super bonus del 110%:
- caldaie biomassa
- caldaie condensazione
- pompe di calore
- coibentazione strutture
- involucro parti comuni condominiali
- riqualificazione globale
- collettori solari
- sistemi ibridi
- bonus facciate
- building automation
- schermature solari
Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione da Superbonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cd. «trainati» anche in assenza degli interventi potenziati fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Tutti i massimali specifici di costo sono riportati in Allegato I del decreto M.I.S.E. di luglio 2020.
